precedenti

<<Lo stupro si muove, nell’esperienza di noi donne, tra un immaginario di violenza che abbiamo ereditato ed una immaginazione di giustizia nuova. Io ho fatto dei laboratori sulla violenza sessuale. Ho detto: “Sospendiamo per un attimo le regole del gioco democratico. Quale sarebbe la pena che attribuiresti ad uno che ti ha violentato? Libera l’immaginario!”. Ne è venuto fuori un elenco di pene di un’atrocità tale che dava la misura di come in fondo il corpo femminile violentato è un corpo prepolitico, nel senso che sta fuori della polis. La violenza avviene sempre all’interno di un’asimmetria di forza fisica e questo elemento rimanda ad una ferinità prepolitica per cui nelle risposte femminili sull’immaginario di violenza c’è una barbarie assolutamente, appunto, prepolitica. C’è poi, però, il bisogno di mettere in gioco la giustizia, attraverso l’immaginazione di una società senza violenza.>>Emma Baeri, La cittadinanza: questioni aperte (2000)

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<<La Corte suprema di cassazione, nell’ordinamento giuridico vigente nella Repubblica Italiana, rappresenta il giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria.[…]In tal senso le sue sentenze costituiscono un criterio orientatore della giurisprudenza nazionale>>wikipedia

2014: <<Sconto di pena: Per la Cassazione c’è stupro e stupro. Anche se la violenza carnale è stata “completa”, infatti, l‘attenuante prevista per i casi di «minore gravità» – con relativo sconto di pena fino a due terzi – non può escludersi a priori. Secondo i giudici di Piazza Cavour, sentenza 39445/201, dunque, è sempre necessaria una valutazione caso per caso delle ripercussioni, anche sul piano psichico, prodotte sulla vittima, non essendo più possibile basarsi unicamente sulla «tipologia dell’atto».>>fonte

2013: <<[Cass. pen. Sez. III, Sent., n. 45179. ]oggi i giudici della Corte di Cassazione individuano un’attenuante nell’accondiscendenza della vittima a consumare rapporti sessuali con l’imputato. 
Così, annullata con rinvio la sentenza di condanna a 5 anni di reclusione per ben due volte inflitti a Pietro Lamberti, rispediscono gli atti alla Corte di appello di Catanzaro e ordinano un nuovo processo. Che ripartirà proprio da lì. Da quella villetta trasformata nell’alcova di un amore proibito. Fatto di telefonate quotidiane e incontri a tutte le ore (tra una bambina e il suo assistente sociale n.b.) >>fonte

2012:la terza sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.4377/12) ha stabilito che i principi interpretativi che la Corte Costituzionale ha fissato per i reati di violenza sessuale e atti sessuali su minorenni sono applicabili anche agli stupri di gruppo dal momento che quest’ultimo reato «presenta caratteristiche essenziali non difformi» da quelle che la Consulta ha individuato per le altre specie di reati sessuali sottoposti al suo giudizio.[…]la sentenza della corte di Cassazione secondo cui nei procedimenti per violenza sessuale di gruppo, il giudice non è più obbligato a disporre o a mantenere la custodia in carcere dell’indagato (applicando misure cautelari alternative), ha un suono amaro per le donne. Un cambiamento dovuto a un’interpretazione estensiva di una sentenza della Corte Costituzionale del 2010, in base alla quale la suprema Corte ha annullato una ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, che aveva confermato il carcere – ritenendo che fosse l’unica misura cautelare applicabile – per due giovani accusati di violenza sessuale di gruppo (nei confronti di una minorenne n.b.)>>fonte

2011: <<Sì al danno morale per le vittime di stupro: lo stupro non rappresenta solo una violenza fisica, bensì anche un degrado alla dimensione spirituale della persona.Per questo deve essere risarcita la vittima che subisce violenza.Così hanno “ragionato” i giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 21 giugno 2011, n. 13611, con cui hanno confermato la condanna al risarcimento dei danni morali inflitta dai giudici del merito agli autori dello stupro di gruppo di una giovane donna (aumentandone, tra l’altro, l’importo).Il risarcimento dovrà basarsi sulla quantificazione del dolore provato dalla vittima, operazione di sicuro non semplice considerando che occorrerà determinare l’ammontare del danno allo spirito subito.>>fonte

2010: <<La Cassazione, infatti, ha annullato la condanna a 8 mesi di reclusione nei confronti di un marito accusato di aver maltrattato la moglie per tre anni. Dinanzi alla Suprema Corte l’uomo ha sostenuto con successo che non si trattava di maltrattamenti in quanto la moglie “non era per nulla intimorita” dal comportamento del coniuge, ma solo “scossa, esasperata, molto carica emotivamente”.[…] La Cassazione – con la sentenza 25138 – ha dato dunque ragione al marito, rilevando che non si può considerare come “condotta vessatoria” l’atteggiamento aggressivo non caratterizzato da “abitualità”. I fatti “incriminati” in questa vicenda – prosegue la Cassazione – “appaiono risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell’arco di tre anni (per i quali la moglie ha rimesso la querela), che non rendono di per sé integrato il connotato di abitualità della condotta di sopraffazione”. Così la condanna a 8 mesi è stata annullata “perché il fatto non sussiste”.>>fonte  [vedi anche: “nel nome del popolo italiano”]

                              Oggi non mi va di aggiungere nulla.

un cinque allo stupro

la cultura dello stupro (colpisce ancora)

requisitorie

a chi conviene il fatalismo

fedelissimi sdoganatori di stupri

galleria degli orrori

(dis)umanità varia (e avariata)

guaribile in 20 giorni

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